Cassazione civile, Sezione III, sentenza del 19 dicembre 2016, n. 26104: Il mancato pagamento da parte dell’assicurato di un premio successivo al primo determina, ai sensi dell’articolo 1901 C.c, comma 2, la sospensione della garanzia assicurativa non immediatamente, ma dopo il decorso del cosiddetto periodo di tolleranza o di rispetto e cioè di 15 giorni dalla scadenza del premio medesimo; questo principio opera indipendentemente dal verificarsi del pagamento del premio dovuto entro l’indicato periodo e anche in caso di protrarsi dell’inadempienza dell’assicurato e di eventuale successiva risoluzione di diritto del contratto.